Condizioni Generali di Contratto
"HOTELY.AI" — PROVIDER DI SERVIZI ED ESPERIENZE
Accordo per la pubblicazione, promozione e vendita di Servizi ed Esperienze tramite la piattaforma marketplace Hotely.ai
Tour • Escursioni • Sport • Gastronomia • Benessere • Cultura • Trasporti • Intrattenimento • Qualsiasi Esperienza Locale
CGCP Provider — Versione 6.1 — 2025/2026
| Piattaforma | Aurora Technologies S.r.l. Sede legale: Via Fornace 40, 20033 Solaro (MI) P. IVA / C.F.: 14056600969 PEC: auroratechnologies@pec.it Email: amministrazione@auroratechnologies.ai www.hotely.ai (di seguito "Aurora" o "Hotely.ai" o "Piattaforma") |
| Provider | Il soggetto (persona fisica o giuridica) che accetta le presenti CGCP tramite procedura di accettazione digitale al momento dell'iscrizione al Programma Provider su www.hotely.ai/provider, i cui dati anagrafici, fiscali, di licenza e di conto Stripe Connect sono registrati nell'account Provider al momento dell'attivazione. (di seguito "Provider" o "Fornitore di Esperienze") |
Le presenti CGCP, unitamente al piano commissionale configurato in fase di iscrizione e alla Privacy Policy/DPA disponibili su www.hotely.ai/legal, costituiscono l'integrale accordo contrattuale tra le Parti. La versione italiana fa fede in caso di qualsiasi controversia; eventuali traduzioni in altre lingue hanno carattere puramente informativo (art. 24.5). Le presenti CGCP si coordinano con le Condizioni Generali di Contratto destinate alle Strutture Ricettive partner (CGC v6.2 o successiva).
1. Definizioni
Ai fini delle presenti CGCP, i termini che seguono hanno il significato indicato:
- "Aurora" / "Hotely.ai" / "Piattaforma": Aurora Technologies S.r.l. e la relativa piattaforma tecnologica marketplace.
- "Provider": il soggetto (persona fisica titolare di P.IVA, societa', ente) che pubblica e vende Servizi ed Esperienze tramite la Piattaforma.
- "Servizio" / "Esperienza": qualsiasi prestazione di servizi locali (tour, escursioni, attivita' sportive, gastronomia, benessere, cultura, trasporto, ecc.) pubblicata dal Provider sulla Piattaforma.
- "Cliente" / "Struttura Ricettiva": l'hotel, il B&B, la casa vacanze, il property manager o il ristorante che ha sottoscritto le CGC Hotely.ai e che ospita/distribuisce le Esperienze del Provider ai propri ospiti.
- "Ospite" / "Cliente Finale": la persona fisica che acquista un'Esperienza tramite la Piattaforma.
- "Commissione di Piattaforma": la percentuale (1,5%) trattenuta da Aurora su ogni transazione quale corrispettivo per l'accesso e l'utilizzo della Piattaforma.
- "Commissione di Segnalazione": la percentuale del Prezzo Base riconosciuta dal Provider alla Struttura Ricettiva per la distribuzione dell'Esperienza.
- "Markup": la maggiorazione percentuale applicata dalla Struttura Ricettiva al Prezzo Base, entro il tetto massimo configurato dal Provider.
- "Prezzo Base": il prezzo al netto di IVA fissato dal Provider per ciascuna Esperienza.
- "Stripe" / "Stripe Connect": Stripe Payments Europe, Ltd. (Irlanda) e la relativa infrastruttura di pagamento PCI-DSS Level 1.
- "Stripe SSA": le Stripe Services Agreement e le politiche Stripe applicabili, disponibili su stripe.com/it/legal/ssa.
- "Dashboard": l'area riservata del Provider sulla Piattaforma.
- "Prenotazione Confermata": prenotazione per cui il pagamento dell'Ospite e' stato processato con successo da Stripe e la conferma inviata all'Ospite.
- "Rating": punteggio medio di valutazione del Provider e/o delle singole Esperienze, calcolato sulla base delle recensioni degli Ospiti raccolte tramite la Piattaforma.
- "Giorno Lavorativo": qualsiasi giorno dal lunedi' al venerdi', ore 9:00-18:00 CET, esclusi i festivi nazionali italiani.
- "Cambio di Controllo": qualsiasi variazione della titolarita' o del controllo — diretto o indiretto, di fatto o di diritto — di oltre il 50% delle quote o delle azioni del Provider, ovvero qualsiasi variazione che conferisca a un soggetto terzo il potere di nominare la maggioranza degli organi amministrativi o di esercitare un'influenza dominante sull'attivita' del Provider, anche tramite patti parasociali, diritti di voto plurimo o altri strumenti di controllo.
- "Giusta Causa": circostanza che rende impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto contrattuale, individuata non in via esclusiva nelle fattispecie elencate all'art. 6.2 — il cui elenco e' esemplificativo e non esaustivo — e da valutarsi tenendo conto della gravita' della violazione, della sua reiterabilita' e dell'incidenza sull'affidamento reciproco tra le Parti.
- "Forza Maggiore": evento straordinario, imprevedibile e inevitabile, estraneo alla sfera di controllo della Parte che lo subisce, che rende oggettivamente impossibile l'adempimento dell'obbligazione, inclusi a titolo esemplificativo: pandemie ed epidemie ufficialmente dichiarate dalle autorita' sanitarie competenti; guerra, atti di terrorismo, sommosse; calamita' naturali (terremoti, alluvioni, uragani) certificate dalla Protezione Civile o dall'autorita' equivalente; provvedimenti dell'autorita' pubblica (DPCM, ordinanze ministeriali o regionali) che impediscano l'erogazione del Servizio; interruzioni prolungate delle infrastrutture energetiche o digitali nazionali; scioperi generali di categoria. Non costituisce Forza Maggiore la mera difficolta' economica, la stagionalita', la malattia ordinaria del Provider o di suoi collaboratori, o le condizioni meteo che non abbiano ricevuto allerta ufficiale di livello rosso da parte del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, dell'ARPAE o dell'equivalente autorita' regionale competente.
- "No-Show del Provider": mancata presenza o disponibilita' del Provider per l'erogazione di un Servizio oggetto di Prenotazione Confermata, senza comunicazione all'Ospite e ad Aurora effettuata almeno 4 (quattro) ore prima dell'orario di inizio dell'Esperienza e senza Giusta Causa o Forza Maggiore documentata.
- "Contenuto del Provider": qualsiasi testo, fotografia, immagine, logo, marchio, descrizione, video o altro materiale caricato o trasmesso dal Provider sulla Piattaforma in relazione ai propri Servizi.
- "DPA": Data Processing Agreement disponibile su www.hotely.ai/legal, che include l'accordo di co-titolarita' del trattamento ex art. 26 Reg. UE 2016/679 per i dati degli Ospiti condivisi tra Aurora e il Provider.
- "DSA": Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act).
- "CGCP": le presenti Condizioni Generali di Contratto Provider, versione accettata dal Provider all'atto dell'iscrizione.
- "Dati Aggregati": dati statistici, anonimi e non riconducibili a persone fisiche identificate o identificabili, generati dall'elaborazione automatica dei dati di utilizzo della Piattaforma (trend di vendita, benchmark, heatmap di domanda), di esclusiva titolarita' di Aurora ai sensi dell'art. 15.4.
- "Soglia Minima di Payout": importo minimo di EUR 50,00 (cinquanta) che deve essere maturato dal Provider prima che Stripe proceda al trasferimento dei fondi, salvo deroga alla cessazione del contratto (art. 6.1).
2. Natura e qualificazione giuridica del rapporto
Le Parti dichiarano espressamente e concordemente che il presente contratto NON costituisce, ne' intende costituire, e non dovra' in alcun caso essere qualificato o interpretato come:
- Contratto di agenzia ai sensi degli artt. 1742 ss. c.c., del D.Lgs. 303/1991 e della Direttiva 86/653/CEE: il Provider non e' agente di Aurora e non e' stabilmente incaricato di promuovere la conclusione di contratti per conto di Aurora. Aurora non deve al Provider alcuna indennita' di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., alcun preavviso minimo obbligatorio ex art. 1750 c.c., ne' alcuna provvigione minima garantita;
- Contratto di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c. e della L. 39/1989: il Provider non svolge attivita' di mediazione tra Aurora e i clienti finali;
- Contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c. o di qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro;
- Rapporto di lavoro parasubordinato (collaborazione coordinata e continuativa, art. 409 c.p.c.);
- Contratto di franchising ai sensi della L. 129/2004;
- Contratto di subfornitura ai sensi della L. 192/1998;
- Associazione in partecipazione ai sensi degli artt. 2549 ss. c.c.: il Provider non e' associato in partecipazione di Aurora e non ha alcun diritto di partecipare agli utili o alle perdite di Aurora ne' di esercitare poteri di controllo sulla gestione di Aurora;
- Contratto di appalto di servizi ai sensi degli artt. 1655 ss. c.c.: il rapporto non costituisce un appalto e non comporta alcuna responsabilita' solidale di Aurora per debiti retributivi, previdenziali o contributivi del Provider ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003, ne' alcun obbligo di Aurora nei confronti dei collaboratori o dipendenti del Provider.
Il Provider opera in piena autonomia organizzativa, economica e decisionale. Aurora non esercita potere di direzione, coordinamento o controllo sull'attivita' del Provider; non determina le modalita' di erogazione dei Servizi. Il Provider e' libero di offrire i propri Servizi anche tramite altri canali, salvo i limiti di cui all'art. 9.1 (parita' tariffaria) e all'art. 9.3 (anti-circumvention).
Clausola interpretativa: in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola delle presenti CGCP, le Parti concordano che prevale la qualificazione giuridica del rapporto espressa nel presente articolo. La regola di interpretazione contra proferentem ex art. 1370 c.c. non si applica alle Parti entrambe professionali che abbiano avuto adeguata opportunita' di leggere e negoziare il testo contrattuale, come attestato dall'accettazione digitale tramite le tre checkbox di cui all'art. 25.
3. Oggetto del contratto
Le presenti CGCP disciplinano: (i) l'accesso e l'utilizzo della Piattaforma per pubblicare, promuovere e vendere Servizi ed Esperienze; (ii) la ricezione dei pagamenti tramite Stripe Connect; (iii) la definizione delle commissioni riconosciute ad Aurora e alle Strutture Ricettive; (iv) i diritti, gli obblighi e le responsabilita' di ciascuna Parte. Aurora gestisce esclusivamente la piattaforma tecnologica; non organizza, non eroga e non e' parte delle esperienze vendute.
3.1 — Tipologie di Esperienze Ammesse
Sono ammesse tutte le tipologie di servizi ed esperienze locali legalmente esercitabili, incluse: tour guidati, escursioni, trekking, attivita' nautiche, voli panoramici; sport, corsi e noleggi; esperienze gastronomiche e vitivinicole; benessere, spa, massaggi; musei, spettacoli, eventi; trasporti licenziati (NCC, taxi, transfer); esperienze artigianali e naturalistiche. Sono in ogni caso escluse le esperienze vietate dalla legge, pericolose senza adeguate misure di sicurezza certificate, o che richiedano licenze che il Provider non possiede.
3.2 — Approvazione, Moderazione e Rimozione
Aurora si riserva di approvare, rifiutare o rimuovere qualsiasi Servizio che non rispetti le CGCP o la normativa vigente, con motivazione scritta entro 5 Giorni Lavorativi. In caso di contenuti chiaramente illeciti o pericolosi, Aurora puo' procedere alla rimozione immediata senza preavviso ai sensi degli artt. 9 e 20 DSA e dell'art. 16 D.Lgs. 70/2003, notificando al Provider entro 24 ore dall'azione. Il Provider puo' impugnare la decisione tramite la procedura di cui all'art. 19 entro 10 Giorni Lavorativi.
3.3 — Responsabilita' dell'Algoritmo AI
Gli agenti AI di Hotely.ai presentano le Esperienze agli Ospiti sulla base delle informazioni inserite dal Provider nella Dashboard. Il Provider e' l'unico responsabile della correttezza, completezza e aggiornamento delle informazioni caricate, inclusi prezzo, disponibilita', descrizione e fotografie. Aurora non risponde di presentazioni erronee generate dall'AI che derivino da informazioni incomplete, non aggiornate o errate fornite dal Provider. In caso di errore dell'AI che non derivi da informazioni del Provider, Aurora adotta le misure correttive necessarie senza responsabilita' risarcitoria verso il Provider.
3.4 — Errori di Pubblicazione del Prezzo (Pricing Error)
In caso di pubblicazione di un Prezzo Base palesemente errato per un'Esperienza (a titolo esemplificativo: prezzo uguale a zero, prezzo inferiore al 10% del prezzo storico senza specifica promozione configurata, prezzo risultante da bug tecnico della Piattaforma o da errore materiale di inserimento del Provider), si applica la seguente disciplina:
- Errore imputabile al Provider (es. inserimento errato del prezzo nella Dashboard): il Provider e' responsabile e le prenotazioni gia' confermate al prezzo errato sono vincolanti per il Provider. Aurora supporta il Provider nella comunicazione con l'Ospite ma non puo' rimborsare o cancellare d'ufficio prenotazioni gia' confermate. Il Provider puo' offrire all'Ospite una soluzione alternativa (upgrade, servizio equivalente) ma rimane obbligato contrattualmente verso l'Ospite per il prezzo pubblicato;
- Errore imputabile a bug della Piattaforma (accertato da Aurora): Aurora notifica il Provider entro 24 ore dalla scoperta, blocca temporaneamente il Servizio, annulla le prenotazioni al prezzo errato con rimborso integrale agli Ospiti, e non applica le penali di No-Show o cancellazione al Provider per le prenotazioni annullate per questa causa;
- Prezzo palesemente irrisorio: Aurora si riserva il diritto di sospendere temporaneamente un Servizio con prezzo palesemente anomalo (inferiore al 10% del prezzo storico senza promozione configurata), notificando il Provider entro 2 ore e ripristinando il Servizio non appena il Provider corregge il prezzo o conferma che il prezzo basso e' intenzionale.
4. Dichiarazioni e garanzie del Provider
4.1 — Capacita' giuridica e legittimazione
- Di avere piena capacita' giuridica e di agire per concludere il presente contratto, e — se persona giuridica — che il sottoscrittore ha i poteri di rappresentanza necessari e che il contratto e' stato approvato secondo le procedure interne applicabili;
- Di essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese (o equivalente) e in regola con tutti gli obblighi fiscali e contributivi al momento dell'iscrizione;
- Di non essere soggetto ad alcuna procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione giudiziale, amministrazione straordinaria, accordi di ristrutturazione del debito omologati) al momento dell'iscrizione;
- Che le informazioni fornite in fase di registrazione sono veritiere, accurate e aggiornate. Il Provider e' consapevole che dichiarazioni false o mendaci possono configurare reati ai sensi degli artt. 481, 483 e 485 c.p.;
- Di aver letto e di accettare le Stripe Services Agreement (SSA) disponibili su stripe.com/it/legal/ssa, quale condizione necessaria per utilizzare Stripe Connect tramite la Piattaforma.
Provider senza P.IVA (prestazione occasionale): il Provider persona fisica che opera in regime di prestazione occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c. (senza obbligo di P.IVA, con ricavi annui inferiori ai limiti di legge) puo' iscriversi alla Piattaforma previa comunicazione di tale status ad Aurora. In tal caso: (i) la polizza RCT di cui all'art. 4.3 rimane obbligatoria; (ii) il Provider e' comunque tenuto ad aprire un account Stripe Connect personale e i fondi derivanti dalle vendite sono accreditati direttamente su tale account; il trattamento fiscale delle somme percepite e' quello proprio della prestazione occasionale; il Provider e' l'unico responsabile degli adempimenti fiscali connessi (inclusa l'eventuale ritenuta d'acconto del 20% ove applicabile ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 600/1973, da gestire direttamente con il committente/Ospite); (iii) il Provider rimane l'unico responsabile del rispetto dei limiti reddituali previsti dalla normativa per il regime di prestazione occasionale.
Rinnovo periodico delle dichiarazioni: il Provider si impegna a confermare la veridicita' e l'attualita' delle garanzie rese nel presente articolo con cadenza annuale, tramite apposita funzione nella Dashboard, entro il mese di gennaio di ciascun anno. La mancata conferma entro tale termine costituisce violazione delle CGCP e legittima Aurora alla sospensione cautelativa ex art. 6.3.
4.2 — Licenze, autorizzazioni e abilitazioni professionali
Il Provider dichiara di possedere, e si obbliga a mantenere valide per tutta la durata del contratto, tutte le licenze, autorizzazioni, abilitazioni professionali e certificazioni richieste, incluse a titolo esemplificativo:
- Guide turistiche: abilitazione regionale (D.Lgs. 79/2011);
- Operatori di tour: licenza di agenzia di viaggio o tour operator (D.Lgs. 79/2011 e normativa regionale);
- Trasporti NCC/taxi: licenza ex L. 21/1992;
- Attivita' acquatiche o in quota: patenti, certificazioni e abilitazioni tecniche specifiche;
- Somministrazione alimenti e bevande: autorizzazioni SUAP e sanitarie.
Il Provider fornisce copia di tali licenze ad Aurora entro 5 Giorni Lavorativi dalla richiesta. Qualsiasi revoca, sospensione, scadenza non rinnovata o variazione di tali autorizzazioni deve essere comunicata ad Aurora entro 24 ore. L'omessa comunicazione costituisce violazione grave e legittima Aurora al recesso immediato ex art. 6.2.
4.3 — Polizza assicurativa RC obbligatoria
Il Provider dichiara di essere coperto, e si obbliga a mantenere attiva per tutta la durata del contratto, una polizza assicurativa di Responsabilita' Civile verso Terzi (RCT/RCO) che copra i danni a persone e a cose causati a terzi (inclusi gli Ospiti, i loro beni e i beni di proprieta' delle Strutture Ricettive) nell'erogazione dei Servizi, con massimale minimo non inferiore a:
- EUR 1.000.000,00 (un milione) per sinistro — per esperienze standard;
- EUR 2.000.000,00 (due milioni) per sinistro — per attivita' ad elevato profilo di rischio (sport estremi, attivita' in quota, acquatiche, equitazione, voli, motorsport, attivita' pirotecniche o speleo).
La polizza deve coprire la responsabilita' civile derivante dall'attivita' del Provider, inclusa quella dei propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori. Il Provider si impegna a: (i) fornire copia della polizza in corso di validita' ad Aurora entro 5 Giorni Lavorativi dalla richiesta; (ii) comunicare ad Aurora qualsiasi variazione, sospensione o mancato rinnovo entro 24 ore; (iii) rinnovare la polizza prima della scadenza. Il mancato mantenimento della copertura assicurativa costituisce causa di sospensione immediata del catalogo e, se non sanata entro 5 Giorni Lavorativi, di recesso per giusta causa (art. 6.2).
4.4 — Compliance AML e Sanzioni Internazionali
Il Provider dichiara: (i) di non essere soggetto a misure restrittive o sanzioni UE, USA (OFAC), ONU o altri organismi internazionali; (ii) di non essere incluso in liste di soggetti sanzionati; (iii) di rispettare la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e Dir. UE 2015/849); (iv) che i fondi non provengano da attivita' illecite. Il Provider comunica tempestivamente ad Aurora qualsiasi variazione. La violazione costituisce causa di recesso immediato con effetto dalla comunicazione di Aurora.
4.5 — Attivita' con minori
Per Esperienze che possono coinvolgere partecipanti minorenni, il Provider: (i) indica chiaramente l'eta' minima di partecipazione autonoma; (ii) richiede consenso scritto del genitore o tutore per minori di 18 anni non accompagnati; (iii) rispetta tutte le normative applicabili in materia di tutela dei minori; (iv) dispone di personale adeguatamente formato e, ove richiesto, in possesso di specifiche abilitazioni. Aurora puo' richiedere documentazione aggiuntiva e sospendere cautelativamente il Servizio in caso di dubbi.
5. Iscrizione e conclusione del contratto
Il contratto si conclude per via telematica (D.Lgs. 70/2003, art. 1326 c.c.) secondo la procedura: Fase 1 — Registrazione con dati anagrafici/fiscali/licenze; Fase 2 — Onboarding KYC/AML Stripe Connect; Fase 3 — Configurazione catalogo (standard minimi art. 9.5); Fase 4 — Accettazione digitale tre checkbox (art. 25); Fase 5 — Verifica Aurora entro 5 Giorni Lavorativi; Fase 6 — Email di attivazione con accesso completo alla Dashboard.
5.1 — Prova elettronica del consenso
Aurora conserva per 10 anni dalla cessazione un log elettronico immodificabile con: data e ora ISO 8601 dell'accettazione, IP del Provider, email dell'account, versione CGCP accettata, configurazione commissionale. Tale log costituisce prova ai sensi dell'art. 2712 c.c. e dell'art. 20 D.Lgs. 82/2005. Copia disponibile su richiesta a amministrazione@auroratechnologies.ai.
5.2 — Diritto di Aurora all'Audit e alla Verifica
Aurora si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento, con preavviso scritto di 5 Giorni Lavorativi (ridotti a 24 ore in caso di urgenza, comunicata con email motivata a amministrazione@auroratechnologies.ai che specifica la natura dell'urgenza e le ragioni che rendono necessario un preavviso abbreviato): (i) la validita' delle licenze e autorizzazioni dichiarate; (ii) la validita' e i massimali della polizza RCT/RCO; (iii) la correttezza delle informazioni nella Dashboard; (iv) la conformita' alle CGCP. Il Provider coopera fornendo la documentazione richiesta entro 5 Giorni Lavorativi. Il rifiuto ingiustificato costituisce violazione grave e legittima la sospensione cautelativa ex art. 6.3.
5.2-bis — Monitoraggio parita' tariffaria
Aurora si riserva il diritto di effettuare, direttamente o tramite soggetti terzi incaricati, attivita' di mystery shopping e monitoraggio automatico dei prezzi pubblicati dal Provider su canali di vendita terzi (sito web proprio, OTA, piattaforma di e-commerce) al fine di verificare il rispetto dell'obbligo di parita' tariffaria di cui all'art. 9.1. I risultati di tali verifiche, comprensivi di screenshot con data e ora, URL e prezzo rilevato, costituiscono prova documentale ai fini della contestazione della violazione.
5.3 — Rifiuto dell'iscrizione e Blacklist
Aurora si riserva il diritto di rifiutare l'iscrizione di un Provider senza necessita' di motivazione, comunicando il rifiuto entro 5 Giorni Lavorativi dalla Fase 5. I Provider gia' rimossi per Giusta Causa ai sensi dell'art. 6.2, nonche' i soggetti che li controllano o che ne sono controllati (anche indirettamente), non possono reiscriversi alla Piattaforma ne' direttamente ne' tramite entita' giuridiche correlate, salvo esplicita autorizzazione scritta di Aurora. La reiscrizione effettuata in violazione del presente articolo costituisce violazione grave ed e' causa di rimozione immediata senza preavviso.
5.4 — Obbligo di comunicazione di procedimenti giudiziari connessi
Il Provider comunica ad Aurora, entro 5 Giorni Lavorativi dall'avvio, qualsiasi procedimento giudiziario civile, arbitrale o amministrativo promosso da Ospiti, Strutture Ricettive o terzi in relazione all'erogazione di Servizi pubblicati sulla Piattaforma, indicando: il soggetto che lo ha promosso/il procedimento, il giudice o arbitro adito, la domanda e il valore della causa. L'omessa comunicazione costituisce violazione delle CGCP e puo' essere causa di risarcimento del danno qualora Aurora non abbia potuto tutelare i propri interessi.
5-BIS. Diritto di recesso del consumatore (D.Lgs. 206/2005)
Il Provider persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ("Provider consumatore") ha diritto di recedere dal presente contratto, senza indicare le ragioni, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione del contratto (art. 52 D.Lgs. 206/2005), inviando dichiarazione esplicita via PEC a auroratechnologies@pec.it o compilando il modulo tipo di recesso (conforme all'Allegato I, parte B, D.Lgs. 206/2005) disponibile nella Dashboard e su www.hotely.ai/legal.
In caso di esercizio del diritto di recesso: (i) Aurora rimborsa le eventuali somme versate dal Provider consumatore entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione; (ii) le Prenotazioni Confermate per date comprese nel periodo di recesso sono annullate con rimborso integrale agli Ospiti; (iii) il Provider consumatore che abbia espressamente richiesto l'inizio della prestazione durante il periodo di recesso ai sensi dell'art. 59, lett. a), D.Lgs. 206/2005 e' tenuto a corrispondere ad Aurora un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento del recesso, calcolato sulla base delle Commissioni di Piattaforma maturate.
Il presente articolo non si applica al Provider che agisce nell'esercizio della propria attivita' professionale o di impresa.
6. Durata, recesso, scioglimento e cessione
Il contratto e' a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di attivazione. Ciascuna Parte puo' recedere con preavviso scritto di 30 giorni via PEC (auroratechnologies@pec.it) o tramite area riservata.
6.1 — Effetti del recesso ordinario
Al decorrere del preavviso: (i) le Esperienze vengono rimosse dalla Piattaforma; (ii) le Prenotazioni Confermate per date successive rimangono vincolanti — il Provider e' obbligato ad erogarle pena rimborso integrale all'Ospite e compensazione delle commissioni gia' liquidate; (iii) le commissioni maturate vengono liquidate entro 30 giorni dalla cessazione, con deroga alla Soglia Minima di Payout di EUR 50,00.
6.2 — Recesso per giusta causa
Aurora puo' recedere immediatamente e senza preavviso in caso di: violazione grave o reiterata delle CGCP; comportamento fraudolento o gravemente negligente; mancanza di licenze/polizza RCT per piu' di 5 Giorni Lavorativi; violazione AML/sanzioni (art. 4.4); comportamento discriminatorio (art. 9.4); violazione clausola anti-circumvention (art. 9.3); No-Show reiterati (art. 11.2); Rating inferiore a 2/5 per 3 mesi consecutivi nonostante diffida; sospensione account Stripe Connect; danno reputazionale grave e documentato della Piattaforma, delle Strutture Ricettive partner o degli Ospiti, documentato tramite rassegna stampa, report di social listening o segnalazioni scritte di almeno 3 (tre) Strutture Ricettive partner, o comunque verificabile da Aurora con ragionevole certezza. In tali casi le commissioni non liquidate possono essere sospese fino alla risoluzione di contestazioni pendenti.
6.3 — Sospensione cautelativa
Aurora puo' sospendere cautelativamente l'account del Provider (con comunicazione scritta contestuale) in caso di: apertura di indagine per comportamento contrario alle CGCP; reclami gravi (con richiesta di rimborso documentata superiore a EUR 200,00) o numerosi (almeno 3 reclami distinti da Ospiti diversi nel corso dello stesso mese solare); chargeback superiori al 2% delle transazioni mensili per due mesi consecutivi; sospensione dell'account Stripe Connect; mancata cooperazione all'audit (art. 5.2). La sospensione cautelativa ha durata massima di 30 giorni, al termine dei quali Aurora delibera tra ripristino, diffida o recesso per giusta causa. Le Prenotazioni Confermate pendenti rimangono vincolanti per il Provider durante la sospensione.
6.4 — Morte o incapacita' del Provider persona fisica
In caso di morte del Provider persona fisica, il contratto si intende automaticamente risolto alla data del decesso, salvo che gli eredi — entro 30 giorni dalla comunicazione del decesso ad Aurora — manifestino per iscritto la volonta' di subentrare nel contratto, previa verifica da parte di Aurora della sussistenza dei requisiti di legge (licenze, polizza, Stripe Connect). Aurora si riserva il diritto insindacabile di non accettare il subentro degli eredi o del tutore, comunicandolo per iscritto entro il predetto termine di 30 giorni, senza necessita' di motivazione e senza che cio' possa dar luogo ad alcuna pretesa degli eredi o del tutore nei confronti di Aurora. In caso di incapacita' sopravvenuta, si applicano le medesime disposizioni per il tutore o curatore nominato. Le Prenotazioni Confermate pendenti alla data del decesso vengono rimborsate integralmente agli Ospiti, senza applicazione delle penali di cui all'art. 11.2.
6.5 — Scioglimento, liquidazione o insolvenza del Provider societa'
In caso di delibera di scioglimento e messa in liquidazione, apertura di procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione giudiziale ai sensi del D.Lgs. 14/2019), o nomina di un liquidatore o commissario straordinario per il Provider societa', il contratto si intende automaticamente risolto alla data di efficacia del provvedimento, salvo diverso accordo scritto con Aurora. Il curatore o liquidatore ha l'obbligo di comunicare ad Aurora l'apertura della procedura entro 5 giorni. Le somme eventualmente detenute da Stripe per conto del Provider sono gestite nel rispetto delle norme sulla procedura concorsuale applicabile.
6.6 — Cessione del contratto e Cambio di Controllo
Il Provider non puo' cedere il presente contratto o i diritti/obblighi che ne derivano a terzi senza il preventivo consenso scritto di Aurora (art. 1406 c.c.). La cessione priva di consenso e' nulla e non opponibile ad Aurora. Aurora puo' cedere il presente contratto, senza necessita' di consenso del Provider, a: (i) societa' del proprio gruppo (controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.); (ii) qualsiasi soggetto che acquisisca il controllo di Aurora o la maggior parte dei suoi asset aziendali, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda. In tali casi Aurora notifica il Provider entro 30 giorni dall'efficacia della cessione. Il Provider che non intenda proseguire il contratto con il cessionario puo' recedere senza penali entro 30 giorni dalla notifica. Il Provider e' tenuto a comunicare ad Aurora qualsiasi Cambio di Controllo (come definito all'art. 1) entro 5 Giorni Lavorativi dalla sua efficacia. Aurora, entro 30 giorni dalla comunicazione, puo': (i) acconsentire alla prosecuzione del contratto; (ii) richiedere la rinegoziazione dei termini; (iii) recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni, senza penali. Il Cambio di Controllo non comunicato ad Aurora costituisce violazione grave delle CGCP e legittima il recesso per giusta causa ex art. 6.2.
6.7 — Obblighi di Comunicazione Continuativi del Provider
Per tutta la durata del contratto, il Provider e' obbligato a comunicare ad Aurora, entro 5 Giorni Lavorativi dal verificarsi dell'evento:
- Qualsiasi ispezione, controllo o verifica avviati da autorita' pubbliche (Guardia di Finanza, INPS, AdE, Polizia, NAS, autorita' locali) in relazione all'attivita' oggetto del presente contratto;
- Qualsiasi sanzione amministrativa o pecuniaria ricevuta in relazione all'attivita' di erogazione delle Esperienze;
- L'apertura di qualsiasi procedimento penale a carico del Provider o dei suoi amministratori connesso allo svolgimento dell'attivita' oggetto del contratto o riguardante reati contro il patrimonio, la persona, la fede pubblica, il pubblico erario o in materia di sicurezza sul lavoro, qualora il procedimento riguardi fatti commessi nell'ambito delle Esperienze pubblicate sulla Piattaforma;
- Qualsiasi provvedimento dell'autorita' che limiti, sospenda o revochi la facolta' di svolgere l'attivita' oggetto del contratto;
- Qualsiasi variazione significativa dell'attivita' (cambio ragione sociale, P.IVA, sede legale, settore operativo, struttura societaria).
La mancata comunicazione tempestiva di tali eventi costituisce violazione grave delle CGCP e legittima Aurora alla sospensione cautelativa e, nei casi piu' gravi, al recesso per giusta causa.
7. Obblighi generali del Provider
7.1 — Obblighi di gestione, qualita' e sicurezza dell'account
- Mantenere il catalogo aggiornato in tempo reale: variazioni di disponibilita' entro 24 ore da qualsiasi variazione;
- Fornire informazioni veritiere, accurate e complete su tutti i Servizi pubblicati;
- Erogare i Servizi con professionalita', puntualita' e conformita' a quanto pubblicato sulla Piattaforma;
- Non utilizzare bot, scraper o strumenti automatizzati senza previa autorizzazione scritta di Aurora;
- Non modificare, copiare, decompilare o fare reverse engineering del software Hotely.ai (L. 633/1941);
- Mantenere credenziali di accesso alla Dashboard riservate e sicure (password complessa, autenticazione a due fattori ove disponibile); non condividere le credenziali con soggetti non autorizzati;
- Notificare ad Aurora tempestivamente (entro 4 ore dalla scoperta) qualsiasi sospetto accesso non autorizzato all'account, compromissione delle credenziali o attivita' anomala nella Dashboard.
Responsabilita' per compromissione account: Aurora non e' responsabile per azioni effettuate tramite l'account del Provider da soggetti non autorizzati che abbiano ottenuto accesso tramite credenziali del Provider, salvo che la compromissione sia stata causata da una violazione della sicurezza della Piattaforma imputabile ad Aurora. In caso di segnalazione tempestiva di compromissione (entro 4 ore dalla scoperta), Aurora: (i) blocca l'account entro 1 ora lavorativa dalla notifica; (ii) collabora con il Provider per ripristinare l'accesso sicuro entro 1 Giorno Lavorativo; (iii) fornisce log delle attivita' sull'account nelle 48 ore precedenti la segnalazione. Le azioni compiute tramite l'account Provider prima della notifica della compromissione sono vincolanti per il Provider, salvo prova contraria.
7.2 — Obblighi verso gli Ospiti
- Trattare ogni Ospite con cortesia e professionalita', senza discriminazioni (art. 9.4);
- Rispettare scrupolosamente le politiche di cancellazione pubblicate per ciascun Servizio;
- Emettere documentazione fiscale obbligatoria (fattura/ricevuta/scontrino elettronico) verso l'Ospite per ogni transazione (D.P.R. 633/1972 e D.Lgs. 127/2015);
- Gestire autonomamente i reclami degli Ospiti, rispondendo entro 48 ore lavorative;
- Non richiedere agli Ospiti pagamenti aggiuntivi non previsti nell'offerta pubblicata;
- Fornire agli Ospiti proprie condizioni generali di servizio e informativa privacy (art. 13 GDPR) al momento dell'erogazione.
7.3 — Obblighi fiscali del Provider
Il Provider e' l'unico Merchant of Record per le vendite agli Ospiti e deve: dichiarare e versare IVA e imposte proprie; adempiere agli obblighi contributivi; conservare la documentazione fiscale (minimo 10 anni); fornire ad Aurora, prima della prima liquidazione, dati fiscali completi (CF, P.IVA, IBAN Stripe Connect, PEC). Aurora non e' sostituta d'imposta del Provider per i corrispettivi delle esperienze vendute.
7.4 — Segnalazione Incidenti ad Aurora
Il Provider e' obbligato a comunicare ad Aurora, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, qualsiasi incidente, infortunio, emergenza sanitaria o situazione di pericolo che abbia coinvolto o che possa ragionevolmente coinvolgere Ospiti durante l'erogazione di un'Esperienza. La comunicazione va inviata a amministrazione@auroratechnologies.ai e per conoscenza a auroratechnologies@pec.it, indicando: descrizione dell'evento, Esperienza e data coinvolte, eventuali autorita' intervenute, misure adottate. L'omessa comunicazione costituisce violazione grave delle CGCP.
8. Regime IVA e fatturazione tra Provider e Aurora
8.1 — Commissione di Piattaforma — natura e documentazione fiscale
La Commissione di Piattaforma (1,5%) trattenuta da Aurora su ogni transazione tramite Stripe costituisce il corrispettivo per l'accesso e l'utilizzo della Piattaforma marketplace. Aurora emette fattura elettronica al Provider per le Commissioni di Piattaforma incassate, con cadenza mensile, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, ai sensi del D.Lgs. 127/2015. Il documento fiscale e' inviato all'indirizzo email/PEC del Provider registrato nella Dashboard e reso disponibile nell'area riservata. La modifica dell'indirizzo email/PEC deve essere comunicata ad Aurora tramite Dashboard entro 5 Giorni Lavorativi dalla variazione; la fattura inviata all'ultimo indirizzo registrato si intende regolarmente consegnata. L'IVA sulla Commissione di Piattaforma e' applicata nella misura ordinaria vigente (attualmente 22%). Provider in regime forfettario (L. 190/2014): la Commissione di Piattaforma non e' soggetta ad addebito IVA da parte di Aurora qualora il Provider comunichi il proprio regime forfettario tramite apposita dichiarazione nella Dashboard; il Provider forfettario non puo' detrarre l'IVA e la fattura Aurora sara' emessa senza addebito d'imposta. Si raccomanda di verificare con il proprio commercialista il corretto trattamento fiscale. Poiche' la Commissione di Piattaforma viene gia' automaticamente trattenuta da Stripe al momento del payout, la fattura emessa da Aurora ha natura di documento contabile/informativo e non genera un ulteriore obbligo di pagamento in capo al Provider.
8.1-bis — Recupero crediti per Commissioni non trattenute
Qualora, per qualsiasi ragione tecnica (incluso payout gia' effettuato da Stripe prima della trattenuta, fondi insufficienti, errore di configurazione Stripe), la Commissione di Piattaforma non sia stata integralmente trattenuta al momento del payout, Aurora ha diritto di: (i) compensare l'importo dovuto con le liquidazioni successive; (ii) in assenza di liquidazioni successive sufficienti entro 30 giorni, emettere fattura con richiesta di pagamento diretto entro 15 giorni dalla ricezione; (iii) in caso di mancato pagamento, applicare gli interessi moratori di cui all'art. 8.3 e, ove necessario, procedere al recupero del credito nelle sedi competenti. Il Provider si impegna a cooperare per la regolarizzazione delle Commissioni non trattenute.
8.2 — Commissioni di Segnalazione alle Strutture Ricettive
Le Commissioni di Segnalazione liquidate da Aurora alle Strutture Ricettive (come disciplinato all'art. 13.7 delle CGC strutture ricettive) non comportano obblighi fiscali diretti in capo al Provider verso Aurora: la ritenuta d'acconto eventualmente applicabile alle Strutture Ricettive e' gestita direttamente da Aurora in qualita' di marketplace, e il Provider non e' tenuto ad applicare ritenute su tali somme. Aurora invia al Provider prospetto mensile con dettaglio delle commissioni distribuite, quale documento contabile di riferimento per la gestione fiscale del Provider.
8.3 — Interessi di Mora
In caso di ritardo nella trasmissione del prospetto mensile da parte di Aurora oltre il termine del 15 del mese successivo, e qualora tale ritardo comporti un ritardo nel payout Stripe imputabile ad Aurora (e non a cause tecniche Stripe), si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002 per i contratti B2B (tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali) a decorrere dal giorno successivo alla scadenza, senza necessita' di messa in mora. Per contratti con Provider consumatori, si applica il tasso legale ex art. 1284 c.c. Il mero ritardo nel payout dovuto a cause Stripe non costituisce inadempimento di Aurora.
8-BIS. Obblighi DAC7: segnalazione dati all'Agenzia delle Entrate
8-bis.1 — Dati raccolti e comunicati
Aurora raccoglie e comunica all'Agenzia delle Entrate, con cadenza annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo, le seguenti informazioni relative al Provider: nome/ragione sociale e indirizzo; codice fiscale italiano e/o identificativo fiscale estero (TIN); numero di partita IVA (ove applicabile); IBAN del conto Stripe Connect; Stato di residenza fiscale; corrispettivi totali percepiti tramite la Piattaforma nel corso dell'anno solare di riferimento, disaggregati per trimestre; numero totale di transazioni effettuate.
8-bis.2 — Obblighi di cooperazione del Provider
Il Provider e' obbligato a:
- Fornire ad Aurora, all'atto dell'iscrizione e ogniqualvolta richiesto, tutte le informazioni necessarie ai fini DAC7 (in particolare: codice fiscale / TIN estero, stato di residenza fiscale, IBAN aggiornato);
- Aggiornare tempestivamente i propri dati fiscali nella Dashboard in caso di variazione della residenza fiscale, del regime fiscale applicabile o del codice identificativo;
- Confermare annualmente, entro il 31 ottobre di ciascun anno, la correttezza dei propri dati fiscali tramite apposita funzione nella Dashboard o su richiesta di Aurora.
8-bis.3 — Conseguenze dell'inadempimento e blocco DAC7
In caso di mancata fornitura dei dati DAC7 entro 30 giorni dalla richiesta di Aurora, Aurora e' obbligata per legge (art. 5 D.Lgs. 32/2024) a bloccare il pagamento delle commissioni al Provider fino alla regolarizzazione. Il blocco dei pagamenti per inadempimento DAC7 non costituisce inadempimento di Aurora ne' legittima il Provider a richiedere interessi di mora o a recedere per giusta causa. Aurora non e' responsabile per le conseguenze fiscali che il Provider potrebbe subire a seguito delle segnalazioni obbligatorie all'Agenzia delle Entrate e alle autorita' fiscali estere.
8-bis.4 — Trattamento dei dati ai fini DAC7 (GDPR)
Il trattamento dei dati del Provider ai fini DAC7 avviene in esecuzione di un obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c, Reg. UE 2016/679), senza necessita' di consenso separato. La base giuridica e' il D.Lgs. 32/2024. I dati sono conservati per 10 anni dalla comunicazione all'Agenzia delle Entrate. L'informativa completa sul trattamento dei dati ai fini DAC7 e' disponibile su www.hotely.ai/legal.
9. Obblighi specifici: parita' tariffaria, anti-circumvention, anti-discriminazione
9.1 — Parita' tariffaria (Best Price Guarantee)
Il Provider garantisce che il Prezzo Base pubblicato su Hotely.ai per ciascun Servizio non sia superiore al prezzo applicato su qualsiasi canale di vendita pubblico (proprio sito web, OTA, vendita diretta online). La violazione costituisce violazione grave e puo' comportare rimozione del Servizio e/o sospensione dell'account.
Sono ammesse tariffe inferiori praticate in canali strettamente privati (newsletter riservata a clienti fidelizzati), purche' non pubblicizzate pubblicamente e non sistematicamente inferiori al prezzo su Hotely.ai.
9.2 — Non-discriminazione degli Ospiti Hotely.ai
Il Provider garantisce agli Ospiti Hotely.ai la stessa qualita', priorita' di disponibilita' e assistenza riservata ai propri clienti diretti. E' vietato riservare orari, posti o qualita' inferiori ai soli Ospiti Hotely.ai.
9.3 — Clausola anti-circumvention e penale contrattuale
Le Parti convengono che la penale contrattuale di cui al presente articolo costituisce una pre-stima equa, ragionevole e concordata del danno minimo (perdita di commissioni, danni reputazionali, costi di sostituzione del Provider) subito da Aurora in caso di violazione, ai sensi dell'art. 1382 c.c., anche in assenza di prova del danno effettivo. Le Parti convengono altresi' che tale stima e' proporzionata e non manifestamente eccessiva, tenuto conto del valore economico della relazione commerciale oggetto del contratto, e pertanto non soggetta a riduzione ex art. 1384 c.c. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno documentato.
In caso di violazione accertata, il Provider corrisponde ad Aurora EUR 5.000,00 per ciascuna Struttura Ricettiva oggetto di contatto diretto non autorizzato. Aurora si riserva il recesso per giusta causa ex art. 6.2. Aurora contesta la violazione entro 12 (dodici) mesi dalla data in cui ne ha avuto conoscenza effettiva; la contestazione tardiva non pregiudica il diritto al risarcimento del maggior danno ma preclude l'applicazione della penale.
Sono fatti salvi i rapporti commerciali preesistenti con singole Strutture Ricettive, documentabili con data certa anteriore all'iscrizione su Hotely.ai, purche' notificati ad Aurora in fase di iscrizione tramite l'apposita azione "Rapporti commerciali preesistenti" nel form di registrazione della Dashboard, con indicazione della ragione sociale, P.IVA e tipologia di servizi oggetto del rapporto.
Prova della violazione: Aurora puo' documentare la violazione della presente clausola attraverso qualsiasi mezzo di prova ammesso (email, messaggi, contratti, testimonianze, screenshot, log della piattaforma, risultati del monitoraggio di cui all'art. 5.2-bis). Il Provider non puo' opporre la sola circostanza che il contatto sia avvenuto per servizi diversi da quelli pubblicati su Hotely.ai, salvo prova documentale contraria offerta dal Provider. In caso di contestazione, l'onere di provare che il contatto diretto non riguardasse servizi pubblicati su Hotely.ai e' a carico del Provider.
9.3-bis — Coupon, sconti e promozioni
Il Provider puo' offrire codici sconto o promozioni sulle proprie Esperienze esclusivamente tramite la Dashboard di Hotely.ai, nel rispetto delle seguenti condizioni: (i) lo sconto si applica al Prezzo Base e riduce proporzionalmente tutte le commissioni calcolate su tale base (Commissione di Piattaforma e Commissione di Segnalazione); (ii) il Provider non puo' offrire agli Ospiti codici sconto o promozioni in di fuori della Piattaforma per le Esperienze in essa pubblicate, in quanto tale condotta violerebbe la clausola di parita' tariffaria di cui all'art. 9.1; (iii) Aurora non e' responsabile per errori nella configurazione dei codici sconto da parte del Provider. In caso di dubbio sull'impatto di una promozione sulla struttura commissionale, il Provider contatta Aurora a amministrazione@auroratechnologies.ai prima di attivarla.
9.4 — Anti-discriminazione
Il Provider non discrimina alcun Ospite per motivi di sesso, genere, razza, origine etnica, nazionalita', religione, disabilita', eta', orientamento sessuale o qualsiasi altra caratteristica protetta (D.Lgs. 215/2003, D.Lgs. 216/2003, L. 67/2006 e normativa UE). La violazione costituisce causa di recesso immediato per giusta causa ex art. 6.2 e puo' essere segnalata alle autorita' competenti.
9.5 — Standard minimi del catalogo
Per ciascun Servizio pubblicato: descrizione testuale di almeno 150 parole in italiano; almeno 3 fotografie originali in alta risoluzione (minimo 1200x800 px) libere da copyright di terzi; prezzo base al netto di IVA con aliquota IVA indicata; durata stimata e luogo di incontro; numero massimo partecipanti per sessione; politica di cancellazione (art. 11.4); controindicazioni e requisiti minimi; indicazione dell'eta' minima; informazioni di sicurezza per attivita' a rischio. La mancata conformita' entro 3 Giorni Lavorativi dalla richiesta di Aurora comporta sospensione della visibilita' del Servizio.
Limiti anti-spam e duplicazione: Aurora si riserva il diritto di limitare il numero massimo di Esperienze pubblicabili da un singolo Provider (attualmente non inferiore a 50), di rimuovere Esperienze duplicate o sostanzialmente identiche tra loro, e di richiedere al Provider di differenziare o accorpare le proprie offerte. La riduzione del numero di Esperienze attive non costituisce inadempimento di Aurora ne' legittima il Provider a recedere per giusta causa, purche' le Esperienze rimosse siano effettivamente duplicate o in violazione degli standard minimi.
Aggiornamento periodico dei contenuti: Aurora puo' richiedere al Provider di aggiornare fotografie, descrizioni o informazioni di sicurezza non piu' accurate o obsolete (rispetto a variazioni significative del Servizio), assegnando un termine di 10 Giorni Lavorativi per l'aggiornamento. La mancata risposta comporta la sospensione temporanea della visibilita' del Servizio fino all'aggiornamento.
Prenotazioni di gruppo: il Provider puo' configurare nella Dashboard una capienza massima per sessione. Le prenotazioni che eccedano la capienza dichiarata possono essere rifiutate dal Provider come caso di "indisponibilita' effettiva" ai sensi dell'art. 11.8(i). Il Provider che accetti una prenotazione di gruppo eccedente la capienza dichiarata e' responsabile di erogare il Servizio nella qualita' e quantita' promessa. Aurora non gestisce preventivamente la corrispondenza tra dimensione del gruppo e capienza dichiarata; questa verifica e' responsabilita' esclusiva del Provider.
9.6 — Subappalto e collaboratori
Il Provider puo' avvalersi di collaboratori, dipendenti o subappaltatori per l'erogazione, nel rispetto di queste condizioni: (i) il Provider resta unico responsabile verso Ospiti e Aurora; (ii) ogni collaboratore deve possedere le abilitazioni necessarie; (iii) il Provider non puo' subappaltare la gestione dell'account Hotely.ai; (iv) il Provider risponde delle violazioni dei propri collaboratori come di violazioni proprie.
9.7 — Divieto di recensioni false e manipolazione del Rating
Il Provider si impegna a non: (i) incentivare direttamente o indirettamente gli Ospiti a lasciare recensioni false o artificiose; (ii) acquistare recensioni da terzi; (iii) minacciare o penalizzare gli Ospiti per recensioni negative; (iv) interferire in qualsiasi modo con il processo di raccolta recensioni della Piattaforma. La violazione accertata costituisce causa di recesso per giusta causa ex art. 6.2 e puo' essere segnalata all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ai sensi del D.Lgs. 206/2005.
9.8 — Divieto di uso dei dati degli Ospiti per marketing proprio
I dati personali degli Ospiti ricevuti tramite la Piattaforma possono essere trattati dal Provider esclusivamente per l'erogazione del Servizio prenotato. E' vietato: (i) invio di comunicazioni di marketing non richieste; (ii) cessione o condivisione dei dati con terzi per marketing; (iii) inserimento in database di email marketing senza consenso esplicito. La violazione costituisce grave inadempimento del DPA e del GDPR, con diritto di Aurora di recedere per giusta causa e segnalare la violazione al Garante Privacy.
10. Configurazione commissioni e prezzi
10.1 — Struttura commissionale per transazione
| Destinatario | Quota | Descrizione |
|---|---|---|
| Stripe (gateway) | Fee Stripe vigente | Costo processing (stripe.com/it/pricing) — soggetto alle Stripe SSA |
| Aurora Technologies S.r.l. | 1,5% sul prezzo di vendita finale | Commissione di Piattaforma — non modificabile salvo art. 10.4 |
| Struttura Ricettiva | % stabilita dal Provider + rimborso Markup | Commissione di Segnalazione + eventuale Markup applicato |
| Provider | Quota residua | Accreditata su Stripe Connect del Provider |
10.2 — Commissioni alle Strutture Ricettive e Markup
Il Provider definisce per ciascun Servizio: (i) la Commissione di Segnalazione alla Struttura Ricettiva (% sul Prezzo Base, minimo raccomandato 5%); (ii) il tetto massimo di Markup applicabile dalla Struttura (la Piattaforma blocca automaticamente valori eccedenti). Le modifiche si applicano esclusivamente alle nuove prenotazioni. Le Prenotazioni Confermate al prezzo precedente rimangono invariate.
10.3 — Modifiche al Prezzo Base
Il Provider puo' modificare il Prezzo Base in qualsiasi momento con effetto sulle nuove prenotazioni. Non puo' richiedere integrazioni di prezzo agli Ospiti per Prenotazioni Confermate gia' effettuate.
10.4 — Modifica della Commissione di Piattaforma Aurora
La Commissione di Piattaforma Aurora (attualmente 1,5%) puo' essere modificata con preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni. Il Provider che non intenda accettare la modifica puo' recedere senza penali entro il termine di preavviso. In assenza di recesso, la nuova commissione si applica alle transazioni successive alla sua entrata in vigore.
11. Pagamenti, liquidazioni e gestione prenotazioni
11.1 — Stripe Connect e liquidazioni
Il Provider completa e mantiene attivo l'onboarding Stripe Connect (KYC/AML obbligatorio). Tutti i pagamenti transitano esclusivamente tramite Stripe. I fondi vengono accreditati al netto di fee Stripe, Commissione Aurora e Commissione Struttura Ricettiva, secondo i tempi Stripe, al raggiungimento della Soglia Minima di Payout di EUR 50,00 (art. 1, definizioni). Aurora non anticipa fondi. Aurora emette fattura mensile per la Commissione di Piattaforma (art. 8.1) e invia prospetto mensile entro il 15 del mese successivo. In caso di variazione significativa delle condizioni Stripe (modifiche alle fee di processing, sospensione del servizio per cause non imputabili ad Aurora), Aurora ne informa tempestivamente il Provider senza assumere responsabilita' per le conseguenze economiche di tali variazioni.
11.2 — No-show del Provider e penale
Le Parti convengono che tale penale costituisce una pre-stima equa, ragionevole e concordata del danno minimo (danno reputazionale, costi di gestione, rimborso commissioni gia' pagate) subito da Aurora in caso di No-Show, non manifestamente eccessiva e pertanto non soggetta a riduzione ex art. 1384 c.c., fatto salvo il risarcimento del maggior danno documentato.
Soglie progressive: 2 No-Show non giustificati in un trimestre -> sospensione cautelativa (art. 6.3); 3 No-Show non giustificati in sei mesi -> giusta causa di recesso (art. 6.2).
11.3 — Cancellazione da parte del Provider
Cancellazione con preavviso >= 48 ore: rimborso integrale all'Ospite; Commissione Aurora restituita al Provider nella liquidazione successiva; nessuna penale, ma cancellazioni superiori al 10% delle Prenotazioni Confermate in un trimestre comportano revisione del profilo da parte di Aurora. Cancellazione con preavviso < 48 ore senza giusta causa: si applicano le conseguenze del No-Show ex art. 11.2.
11.3-bis — Rinvii e proroghe delle Prenotazioni
Il rinvio (posticipo della data) di una Prenotazione Confermata su richiesta dell'Ospite e' possibile esclusivamente tramite accordo diretto tra il Provider e l'Ospite, previa cancellazione della prenotazione originale (con applicazione delle politiche di cancellazione di cui all'art. 11.4) e creazione di una nuova prenotazione. La Piattaforma non gestisce direttamente i rinvii. Il Provider non puo' accordare rinvii gratuiti che non siano previsti nella propria politica di cancellazione configurata sulla Piattaforma, in quanto cio' altererebbe la struttura commissionale (le commissioni della prenotazione originale gia' liquidate non sono soggette a restituzione in caso di cancellazione per rinvio volontariamente concordato tra Provider e Ospite). Per rinvii richiesti dal Provider per cause di Forza Maggiore, si applica l'art. 11.3.
11.4 — Politiche di cancellazione standardizzate
| Politica | Cancellazione gratuita | Penale 50% | Penale 100% |
|---|---|---|---|
| Flessibile | Fino a 24h prima | — | Sotto 24h / no-show Ospite |
| Moderata | Fino a 72h prima | Tra 72h e 24h | Sotto 24h / no-show Ospite |
| Rigida | Fino a 7gg prima | Tra 7gg e 48h | Sotto 48h / no-show Ospite |
| Non rimborsabile | Nessuna | — | In qualsiasi momento |
11.4-bis — Rimborsi parziali: procedura e ricalcolo commissioni
I rimborsi parziali (penale 50% ai sensi dell'art. 11.4) sono eseguiti da Aurora tramite Stripe per conto del Provider, con le seguenti regole: (i) Aurora avvia il rimborso parziale entro 5 Giorni Lavorativi dalla cancellazione; (ii) la Commissione di Piattaforma Aurora e' ricalcolata sulla somma effettivamente trattenuta dal Provider (50% del prezzo); (iii) la Commissione di Segnalazione alla Struttura Ricettiva e' ricalcolata sulla medesima base del 50%; (iv) il tempo di accredito all'Ospite dipende dai tempi Stripe e dal metodo di pagamento originario, generalmente 5-10 giorni lavorativi. Aurora non e' responsabile dei tempi di accredito bancario. In caso di rimborso totale (100%), tutte le commissioni vengono restituite al Provider nella liquidazione successiva, salvo i casi di No-Show (art. 11.2).
11.4-ter — Abbandono dell'Esperienza da parte dell'Ospite
Qualora l'Ospite abbandoni l'Esperienza durante la sua erogazione lamentando inadeguatezza o non conformita' del Servizio rispetto a quanto pubblicato sulla Piattaforma: (i) l'Ospite puo' presentare reclamo tramite la Piattaforma entro 48 ore dall'evento; (ii) il Provider gestisce autonomamente il reclamo e puo' offrire un rimborso parziale o totale; (iii) in caso di mancato accordo tra Provider e Ospite, Aurora puo' svolgere mediazione informale ai sensi dell'art. 19.2, senza funzione arbitrale; (iv) in nessun caso Aurora e' tenuta a disporre rimborsi d'ufficio per servizi effettivamente iniziati, salvo il caso di evidenza documentata (foto, video, testimonianze di piu' Ospiti) di non conformita' grave rispetto alla descrizione pubblicata, nel qual caso Aurora puo' addebitare al Provider il rimborso disposto, con le modalita' di recupero crediti di cui all'art. 8.1-bis.
11.4-quater — Voucher e crediti prepagati
Qualora la Piattaforma consenta la vendita di voucher, gift card o crediti prepagati per Esperienze del Provider, il Provider e' tenuto a: (i) onorare il voucher per l'intera durata di validita' indicata (minimo 12 mesi dalla data di acquisto, salvo diverso accordo con l'Ospite); (ii) in caso di cessazione del contratto con Hotely.ai prima della scadenza dei voucher emessi, il Provider rimane obbligato ad erogare le Esperienze corrispondenti ai voucher non ancora riscossi, oppure a rimborsare integralmente gli Ospiti titolari di voucher non utilizzati; (iii) Aurora non e' responsabile del rimborso dei voucher emessi dal Provider. Le commissioni di Piattaforma sui voucher sono calcolate al momento dell'acquisto del voucher da parte dell'Ospite.
11.5 — Forza maggiore del Provider
Il Provider e' esonerato dalle penali di cui agli artt. 9.3, 11.2 e 11.3 in caso di Forza Maggiore comprovata ai sensi della definizione di cui all'art. 1 (incluse calamita' naturali, maltempo estremo con allerta ufficiale di livello arancione o rosso emessa dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, dall'ARPAE o dall'autorita' regionale equivalente, chiusure disposte dall'autorita' pubblica, scioperi generali di categoria, pandemie ufficialmente dichiarate). Il Provider deve: (i) comunicare tempestivamente ad Aurora; (ii) documentare la causa con certificazione dell'autorita' competente; (iii) rimborsare integralmente gli Ospiti. In caso di forza maggiore documentata, la Commissione di Piattaforma Aurora viene restituita al Provider.
11.6 — Chargeback
La gestione dei chargeback avviene tramite Stripe. Aurora supporta il Provider fornendo i log di prenotazione. Le commissioni di Segnalazione gia' liquidate vengono recuperate dalla Aurora indipendentemente dall'esito della disputa; in caso di risoluzione favorevole vengono riaccreditate. Chargeback superiori al 2% delle transazioni mensili per due mesi consecutivi, calcolati su un minimo di 20 (venti) transazioni nel periodo di riferimento, costituiscono causa di sospensione cautelativa ex art. 6.3. Al di sotto di tale soglia minima di 20 transazioni, il parametro del 2% non si applica. In caso di hold (blocco temporaneo) dei fondi del Provider disposto autonomamente da Stripe per review KYC, sospetta attivita' fraudolenta o altri motivi interni a Stripe, Aurora non e' responsabile del blocco e non e' tenuta a sbloccare o anticipare i fondi trattenuti; Aurora supporta il Provider nella comunicazione con Stripe fornendo i log di prenotazione disponibili.
11.7 — Conferma prenotazioni (SLA del Provider)
Il Provider mantiene la disponibilita' aggiornata per consentire conferma automatica. Per Servizi con disponibilita' manuale: conferma o rifiuto entro 24 ore dalla richiesta; in assenza di risposta, la prenotazione e' automaticamente rifiutata senza addebito all'Ospite. Un tasso di rifiuto superiore al 15% per 2 mesi consecutivi puo' comportare sospensione cautelativa ex art. 6.3.
11.8 — Rifiuto di prenotazioni — criteri
Il Provider puo' rifiutare una prenotazione esclusivamente per i seguenti motivi legittimi: (i) indisponibilita' effettiva del Servizio nella data richiesta (sold out); (ii) impossibilita' oggettiva di erogare il Servizio per condizioni meteo o ambientali documentate; (iii) mancanza dei requisiti minimi di sicurezza da parte del partecipante (es. eta', condizioni fisiche dichiarate nel Servizio). Non costituiscono motivi legittimi di rifiuto: la nazionalita', la religione, l'etnia, il sesso o qualsiasi altra caratteristica protetta dell'Ospite (art. 9.4). Il rifiuto deve essere comunicato all'Ospite tramite la Piattaforma con indicazione del motivo entro il termine di 24 ore.
12. Obblighi di Aurora
- Fornire Piattaforma marketplace funzionale con SLA >= 99% mensile, salvo manutenzioni con 48h di preavviso e salvo cause di Forza Maggiore (art. 18.3);
- Distribuire le Esperienze del Provider alle Strutture Ricettive partner tramite QR code, agenti AI e canali digitali integrati;
- Gestire i flussi di pagamento tramite Stripe Connect garantendo la corretta ripartizione dei corrispettivi;
- Fornire Dashboard in tempo reale con vendite, prenotazioni, commissioni e analisi;
- Emettere fattura mensile per Commissione di Piattaforma e inviare prospetto mensile entro il 15 del mese successivo (art. 8.1);
- Supportare il Provider nella gestione di chargeback fornendo log di prenotazione;
- Rispettare il Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003;
- Notificare via email modifiche alle CGCP con preavviso minimo di 30 giorni (60 giorni per modifiche alla Commissione di Piattaforma, art. 10.4);
- Notificare data breach entro 72 ore dalla scoperta (art. 33 GDPR);
- Conservare il log di accettazione per 10 anni dalla cessazione;
- Valutare le richieste di pubblicazione entro 5 Giorni Lavorativi con risposta motivata;
- Rispondere ai reclami formali del Provider entro 10 Giorni Lavorativi (art. 19);
- Garantire portabilita' dei dati del Provider secondo l'art. 20;
- Informare il Provider delle variazioni significative delle condizioni Stripe entro 5 Giorni Lavorativi dalla comunicazione di Stripe ad Aurora, salvo che la variazione non dipenda da Aurora.
12.1 — SLA Supporto Operativo al Provider
| Categoria richiesta | Tempo risposta | Tempo risoluzione obiettivo |
|---|---|---|
| Critica — Account bloccato, pagamenti non ricevuti, errori che impediscono l'erogazione di Prenotazioni Confermate | 4 ore lavorative | 1 Giorno Lavorativo |
| Alta — Errori nelle liquidazioni/commissioni, problemi Dashboard che impattano prenotazioni attive | 1 Giorno Lavorativo | 3 Giorni Lavorativi |
| Standard — Problemi tecnici non urgenti, richieste di chiarimento, aggiornamenti profilo | 3 Giorni Lavorativi | 5 Giorni Lavorativi |
I tempi di risoluzione sono obiettivi e non garantiti quando dipendono da terze parti (Stripe, provider di infrastruttura). Il mancato rispetto dei tempi di risposta non costituisce inadempimento contrattuale ma Aurora si impegna a comunicare aggiornamenti sullo stato della richiesta.
12.1-bis — Rimedio per violazione SLA uptime
Qualora l'uptime mensile della Piattaforma risulti inferiore al 99% per cause imputabili ad Aurora (escluse le cause di Forza Maggiore, le manutenzioni programmate con 48h di preavviso e i guasti di infrastrutture terze), il Provider ha diritto a un credito pari al 5% delle Commissioni di Piattaforma fatturate nel mese di riferimento, da compensare nella liquidazione successiva. L'uptime e' misurato su base mensile tramite il sistema di monitoraggio interno di Aurora; i dati di uptime sono consultabili dal Provider tramite la pagina di stato della Piattaforma (status.hotely.ai o equivalente). Tale credito costituisce l'unico rimedio del Provider per la violazione dello SLA di uptime e non pregiudica la facolta' di recesso per giusta causa in caso di disservizi prolungati (art. 6.2).
12.2 — Insolvenza o Cessazione di Aurora
In caso di apertura di procedura concorsuale (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, amministrazione straordinaria) a carico di Aurora ai sensi del D.Lgs. 14/2019, o di cessazione volontaria dell'attivita' della Piattaforma:
- Aurora (o il curatore/commissario) e' obbligata a notificare tutti i Provider attivi con almeno 60 giorni di preavviso prima della cessazione effettiva della Piattaforma, salvo che la procedura concorsuale non lo consenta;
- Le commissioni maturate dai Provider e non ancora liquidate sono crediti del Provider nei confronti di Aurora, da insinuare nel passivo concorsuale secondo la normativa applicabile;
- I fondi trattenuti da Stripe per conto dei Provider (nei conti Stripe Connect intestati ai Provider) non fanno parte del patrimonio di Aurora e non sono soggetti alle pretese dei creditori di Aurora;
- Le Prenotazioni Confermate degli Ospiti per date successive alla cessazione della Piattaforma rimangono obbligazioni del Provider verso l'Ospite, indipendentemente dalla sorte della Piattaforma.
13. Obblighi ai sensi del DSA (Reg. UE 2022/2065) e del Regolamento P2B (Reg. UE 2019/1150)
13.1 — Trasparenza sul posizionamento (art. 27 DSA)
I principali parametri di ranking comprendono: completezza del profilo e catalogo; Rating medio e numero recensioni; tasso di conferma prenotazioni; storico no-show e cancellazioni; pertinenza geografica rispetto alla struttura ricettiva; commissione di segnalazione configurata. Aurora si riserva di aggiornare i parametri con comunicazione al Provider.
13.2 — Moderazione contenuti (artt. 17 e 20 DSA)
Aurora puo' rimuovere o sospendere contenuti illeciti o contrari alle politiche della Piattaforma, notificando al Provider entro 24 ore i motivi. Il Provider puo' impugnare tramite l'art. 19 entro 10 Giorni Lavorativi.
13.3 — Accesso ai dati (art. 31 DSA)
Il Provider ha diritto di accedere tramite Dashboard ai propri dati. Su richiesta scritta, Aurora fornisce export in formato strutturato e leggibile automaticamente (CSV, JSON o equivalente) entro 10 Giorni Lavorativi. Il Provider specifica nella richiesta il formato preferito; in assenza di indicazione Aurora utilizza il formato CSV.
13.4 — Indipendenza contrattuale
Il contratto tra Aurora e il Provider e' indipendente dai contratti stipulati da Aurora con altri Provider o con le Strutture Ricettive. La modifica, sospensione o risoluzione del contratto con un Provider non ha effetti sui contratti con altri Provider ne' con le Strutture Ricettive partner.
13.5 — Regolamento P2B (Reg. UE 2019/1150) — Obblighi specifici
In qualita' di piattaforma online che facilita transazioni tra utenti commerciali (Provider) e consumatori, Aurora e' soggetta al Reg. UE 2019/1150 (Platform-to-Business — "P2B") e adempie ai seguenti obblighi specifici:
- Modifiche ai termini (art. 3 P2B): le modifiche alle CGCP sono notificate con almeno 15 giorni di anticipo (il contratto prevede 30 giorni, termine piu' favorevole al Provider, art. 21);
- Motivazione delle sospensioni (art. 4 P2B): ogni sospensione o chiusura dell'account e' motivata per iscritto contestualmente all'azione (art. 6.3), indicando i fatti specifici e le ragioni della decisione, con possibilita' di chiarimento prima o dopo la sospensione tramite la procedura di cui all'art. 19;
- Trattamento dati e accesso privilegiato (art. 5 P2B): Aurora non utilizza i dati del Provider per attivita' commerciali proprie in concorrenza con il Provider; Aurora puo' accedere ai dati generati dall'attivita' del Provider sulla Piattaforma nei limiti previsti dalla Privacy Policy e dal DPA;
- Sistema di gestione dei reclami (art. 11 P2B): la procedura interna di gestione dei reclami e' disciplinata all'art. 19 delle presenti CGCP; Aurora pubblica annualmente informazioni sul funzionamento e sull'efficacia del sistema di reclami su www.hotely.ai/legal;
- Mediazione (art. 12 P2B): in caso di controversia non risolta tramite la procedura interna di reclami, le Parti possono ricorrere alla mediazione presso un mediatore del P2B designato da Aurora e indicato su www.hotely.ai/legal. L'accesso alla mediazione e' volontario e non pregiudica il diritto di adire l'autorita' giudiziaria;
- Non-discriminazione (art. 16 P2B): Aurora tratta tutti i Provider in modo equo e non discriminatorio nell'applicazione delle presenti CGCP; eventuali trattamenti differenziati sono motivati da ragioni oggettive e proporzionate.
14. Normativa di settore e Codice del Turismo
Il Provider rispetta tutta la normativa applicabile, incluse:
- D.Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo) e D.Lgs. 62/2018 (Direttiva 2015/2302 pacchetti turistici) per guide, operatori di tour e agenzie di viaggio;
- L. 21/1992 per servizi NCC/taxi/transfer;
- D.Lgs. 81/2008 (sicurezza sul lavoro) per attivita' con dipendenti/collaboratori;
- D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) nei rapporti con gli Ospiti consumatori;
- Normativa regionale e comunale applicabile alla propria tipologia di attivita'.
Il Provider manleva Aurora da qualsiasi pretesa, sanzione o danno derivante dalla mancata conformita' alla normativa di settore applicabile.
15. Proprieta' intellettuale e licenze
15.1 — Piattaforma Hotely.ai
Tutti i diritti di proprieta' intellettuale della Piattaforma (software, algoritmi, modelli AI, interfacce, marchi, codice sorgente) restano di esclusiva titolarita' di Aurora (L. 633/1941 e D.Lgs. 30/2005). Il Provider riceve una licenza d'uso limitata, personale, non esclusiva, non trasferibile e revocabile alla cessazione del contratto.
15.2 — Contenuti del Provider
Testi, fotografie, loghi e contenuti del Provider rimangono di proprieta' del Provider. Il Provider concede ad Aurora una licenza limitata, gratuita, non esclusiva e revocabile alla cessazione del contratto per riprodurre, distribuire, rielaborare e visualizzare tali contenuti ai fini della promozione delle Esperienze tramite la Piattaforma e i suoi canali partner. Il Provider garantisce di essere titolare o di avere acquisito tutti i diritti necessari sui contenuti caricati e che questi non violano diritti di terzi. Il Provider manleva Aurora da qualsiasi pretesa di terzi in materia di proprieta' intellettuale sui Contenuti del Provider caricati.
Periodo di transizione per materiali fisici: alla cessazione del contratto per qualsiasi causa, Aurora dispone di un periodo di 30 (trenta) giorni per procedere alla rimozione o alla sostituzione dei materiali fisici (QR code, stand, totem, cartoline) contenenti il nome, il logo o le fotografie del Provider presenti presso le Strutture Ricettive partner. Durante tale periodo di transizione, il Provider non puo' pretendere la rimozione immediata di tali materiali ne' avanzare pretese risarcitorie per il loro uso continuato, purche' Aurora abbia comunicato la cessazione del contratto alle Strutture Ricettive entro 5 Giorni Lavorativi dalla cessazione stessa.
15.3 — Marchio e cross-promotion
Il Provider non puo' utilizzare marchio, logo o denominazione "Hotely.ai" o "Aurora Technologies" senza preventiva approvazione scritta. Aurora puo' citare nome, logo e fotografie rappresentative del Provider nei propri materiali promozionali per la durata del contratto, salvo diniego espresso e motivato del Provider comunicato per iscritto.
15.4 — Proprieta' dei Dati Aggregati e Anonimi
I Dati Aggregati (come definiti all'art. 1) — inclusi trend di vendita per area geografica, heatmap di domanda, benchmark di settore, statistiche aggregate sull'utilizzo della Piattaforma — sono di esclusiva titolarita' di Aurora. Il Provider non puo' rivendicare alcun diritto di proprieta', comproprieta' o uso esclusivo sui Dati Aggregati. Aurora puo' utilizzare i Dati Aggregati per qualsiasi finalita' lecita, incluse analisi di mercato, report di settore e sviluppo della Piattaforma, nel rispetto del GDPR e della normativa applicabile. Nessun Dato Aggregato puo' consentire l'identificazione diretta o indiretta del Provider o degli Ospiti.
16. Sistema di qualita' e Rating
La Piattaforma raccoglie recensioni degli Ospiti al termine di ciascuna Esperienza. Il Provider non puo' interferire con il processo di raccolta recensioni (art. 9.7). Il Provider puo' rispondere pubblicamente alle recensioni tramite Dashboard nel rispetto della cortesia professionale. Aurora rimuove risposte con linguaggio offensivo, dati personali degli Ospiti o informazioni false.
16.1 — Rating minimo e soglie
- Rating tra 2,5 e 3,0/5 (su base trimestrale mobile): comunicazione formale di avvertimento con piano di miglioramento;
- Rating inferiore a 2,5/5 per 2 mesi consecutivi: sospensione cautelativa (art. 6.3);
- Rating inferiore a 2,0/5 per 3 mesi consecutivi nonostante diffida formale: giusta causa di recesso (art. 6.2).
Il Rating non e' applicabile per Servizi con meno di 5 recensioni ricevute. I dati di Rating sono disponibili in tempo reale nella Dashboard del Provider.
16.2 — Procedura di contestazione recensioni false o inappropriate
Il Provider puo' richiedere la rimozione di una recensione degli Ospiti inviando apposita segnalazione tramite la Dashboard o a amministrazione@auroratechnologies.ai, indicando: (i) l'ID della recensione; (ii) il motivo della contestazione (falsa, diffamatoria, contenente dati personali, riferita a un Servizio non erogato tramite la Piattaforma, scritta da un soggetto che non ha effettivamente usufruito dell'Esperienza). Aurora valuta la segnalazione entro 10 Giorni Lavorativi e comunica la propria decisione motivata. Aurora puo' rimuovere la recensione qualora ritenga fondati i motivi della contestazione; in caso contrario, la recensione rimane pubblicata. La decisione di Aurora in materia di recensioni e' definitiva e insindacabile, ferma restando la facolta' del Provider di adire l'autorita' giudiziaria competente per le tutele di sua spettanza. Il mancato riscontro di Aurora entro il termine non costituisce accettazione della contestazione.
17. Trattamento dei dati personali (GDPR)
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 196/2003:
- Aurora e' Titolare autonomo del trattamento dei dati degli Ospiti nell'ambito del marketplace;
- Il Provider e' Titolare autonomo dei dati personali degli Ospiti ricevuti ai fini dell'erogazione del Servizio prenotato;
- Il trasferimento di dati da Aurora al Provider avviene ai sensi del DPA accettato tramite Checkbox 3;
- Il Provider tratta i dati degli Ospiti esclusivamente per l'erogazione del Servizio prenotato (art. 9.8);
- Il Provider adotta misure tecniche e organizzative adeguate (art. 32 GDPR);
- Il Provider fornisce agli Ospiti informativa privacy (art. 13 GDPR) al momento dell'erogazione;
- Il Provider notifica ad Aurora qualsiasi data breach relativo ai dati ricevuti entro 72 ore (art. 33 GDPR);
- I dati degli Ospiti ricevuti dal Provider devono essere cancellati entro 30 giorni dalla cessazione del contratto, salvo obblighi di conservazione fiscale o normativi specifici;
- I dati personali del Provider stesso (titolare, rappresentanti, dipendenti) sono trattati da Aurora in qualita' di Titolare del trattamento per l'esecuzione del contratto, per adempimenti fiscali e per le finalita' indicate nella Privacy Policy disponibile su www.hotely.ai/legal.
Il DPA integrale — che include l'accordo di co-titolarita' del trattamento ex art. 26 Reg. UE 2016/679 per i dati degli Ospiti condivisi tra Aurora (in qualita' di gestore del marketplace) e il Provider (in qualita' di erogatore del Servizio), con indicazione delle rispettive responsabilita' e del punto di contatto per gli interessati — e' disponibile su www.hotely.ai/legal ed e' accettato tramite Checkbox 3 in fase di iscrizione.
I dati personali del Provider stesso (nome, Codice Fiscale, P.IVA, IBAN, dati degli amministratori, dati dei collaboratori registrati) sono trattati da Aurora in qualita' di Titolare del trattamento per le finalita' di esecuzione del contratto, adempimento di obblighi fiscali e normativi, e gestione del rapporto commerciale. L'informativa privacy relativa a questo trattamento e' disponibile su www.hotely.ai/legal ed e' accettata tramite Checkbox 3. Le comunicazioni operative (aggiornamenti piattaforma, prospetti mensili, modifiche CGCP) sono inviate all'indirizzo email registrato e non richiedono consenso separato. Le comunicazioni di natura commerciale e promozionale (newsletter, offerte) richiedono consenso separato e possono essere gestite nelle preferenze della Dashboard.
18. Limitazioni di responsabilita'
18.1 — Responsabilita' di Aurora
Aurora non e' responsabile per: organizzazione, erogazione, qualita', sicurezza o inadempimento dei Servizi del Provider; danni subiti dagli Ospiti in relazione alle Esperienze; danni indiretti, perdita di profitto o interruzioni per forza maggiore (pandemie, guerre, calamita' naturali, blackout, provvedimenti dell'autorita') o guasti di infrastrutture terze (inclusi Stripe, Twilio, operatori WhatsApp); mancata vendita o rendimento commerciale del Provider; variazioni nelle Strutture Ricettive partner; presentazioni erronee dell'AI derivanti da informazioni incomplete del Provider (art. 3.3); variazioni unilaterali delle condizioni Stripe non imputabili ad Aurora. Salvo dolo o colpa grave, la responsabilita' complessiva di Aurora non supera le Commissioni di Piattaforma (1,5%) effettivamente incassate nei 12 mesi precedenti l'evento dannoso.
18.1-bis — Termine di decadenza convenzionale
Ai sensi dell'art. 2965 c.c. e in deroga al termine di prescrizione ordinario di 10 anni ex art. 2946 c.c., le Parti — entrambe professionali nei rapporti B2B — concordano che qualsiasi azione o pretesa derivante dalle presenti CGCP o dalla relativa esecuzione decade nel termine di 2 (due) anni dalla data in cui la Parte aveva conoscenza, o avrebbe dovuto avere ragionevole conoscenza, del fatto generatore della pretesa. Il termine decennale rimane applicabile esclusivamente per le azioni in materia di responsabilita' extracontrattuale a fatto illecito doloso. Il presente accordo di riduzione del termine e' specificamente approvato dalle Parti nella Checkbox 2 ex artt. 1341/1342 c.c. Per i Provider consumatori, il presente articolo non si applica nella misura in cui contrasti con le norme imperative del D.Lgs. 206/2005.
18.1-ter — Safe harbor per Contenuti di terzi
Aurora non e' responsabile per i Contenuti pubblicati dagli Ospiti sulla Piattaforma (recensioni, commenti, fotografie) in relazione ai Servizi del Provider, in qualita' di hosting provider ai sensi dell'art. 6 DSA e dell'art. 16 D.Lgs. 70/2003. Aurora rimuove i Contenuti degli Ospiti di cui acquisisca conoscenza effettiva dell'illiceita' secondo la procedura di cui all'art. 16.2, senza che cio' comporti alcuna responsabilita' di Aurora per i Contenuti rimossi o mantenuti nel rispetto di tale procedura.
18.2 — Manleva integrale del Provider
Il Provider manleva e tiene indenne Aurora (e le sue controllate, amministratori, dipendenti e agenti) da qualsiasi pretesa, azione legale, danno, multa, sanzione o spesa (incluse le spese legali documentate) derivanti da: (i) violazione delle CGCP; (ii) erogazione dei propri Servizi; (iii) violazione di diritti di proprieta' intellettuale di terzi relativi ai contenuti caricati; (iv) violazione della normativa di settore; (v) comportamento illecito o negligente del Provider, dei suoi collaboratori o subappaltatori; (vi) violazione del GDPR o del DPA relativamente ai dati degli Ospiti; (vii) falsita' nelle dichiarazioni rese in fase di iscrizione (art. 4.1).
18.3 — Forza maggiore
Nessuna Parte e' responsabile per inadempimenti causati da forza maggiore. Ciascuna Parte notifica l'altra entro 48 ore dall'insorgere dell'evento. Se la forza maggiore perdura oltre 60 giorni, ciascuna Parte puo' recedere senza penali con preavviso di 15 giorni. La presente clausola esonera Aurora dalle penali SLA (art. 12) e dal credito di cui all'art. 12.1-bis per la durata dell'evento di Forza Maggiore.
19. Reclami, dispute e procedura di escalation
19.1 — Reclami del Provider verso Aurora
Reclami formali del Provider: comunicazione scritta a auroratechnologies@pec.it con: descrizione della problematica; riferimento alle clausole CGCP ritenute violate; documentazione di supporto; rimedio richiesto. Aurora risponde entro 10 Giorni Lavorativi dalla ricezione. Il mancato riscontro di Aurora entro tale termine non costituisce accettazione del reclamo ne' riconoscimento di responsabilita' ed equivale a silenzio-rigetto; il Provider puo' sollecitare una risposta tramite ulteriore PEC.
19.2 — Dispute tra Provider e Ospite / tra Provider e Struttura Ricettiva
Le dispute con gli Ospiti per erogazione del Servizio sono gestite autonomamente dal Provider. Aurora fornisce log operativi su richiesta senza assumere responsabilita' nel merito. Le dispute tra Provider e Struttura Ricettiva sono segnalate ad Aurora che svolge mediazione informale entro 15 Giorni Lavorativi, senza funzione arbitrale.
19.3 — Risoluzione amichevole e mediazione
Le Parti si impegnano a tentare risoluzione amichevole prima di adire le vie legali. Ove applicabile, e' esperibile la mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010. Per contratti B2C UE: piattaforma ODR (ec.europa.eu/consumers/odr).
20. Portabilita' dei dati e obblighi post-cessazione
20.1 — Export dati del Provider
Alla cessazione del contratto, il Provider puo' richiedere export dei propri dati (catalogo, storico prenotazioni, prospetti commissioni) in formato strutturato e leggibile automaticamente (CSV, JSON) entro 30 giorni dalla cessazione, inviando richiesta a amministrazione@auroratechnologies.ai. Il diritto all'export e' esercitabile previo integrale saldo di eventuali pendenze economiche a favore di Aurora (commissioni di piattaforma non pagate, penali maturate, somme dovute per chargeback o rimborsi). Decorso il termine di 30 giorni o in assenza di richiesta, Aurora non e' tenuta alla conservazione dei dati del catalogo. Restano fermi gli obblighi di legge: conservazione dati fiscali (10 anni ex art. 2220 c.c.); log di accettazione (10 anni, art. 5.1).
Cancellazione definitiva dell'account: decorso il termine di 30 giorni per l'export e una volta regolarizzate le pendenze, l'account Provider viene definitivamente disattivato entro i successivi 15 giorni. La riattivazione e' possibile solo tramite nuova procedura di iscrizione ex art. 5, salvo i divieti di cui all'art. 5.3 (blacklist).
20.2 — Obblighi residui post-cessazione e clausola di sopravvivenza
Alla cessazione del contratto per qualsiasi causa, rimangono in vigore le seguenti clausole per la durata e alle condizioni ivi specificate: art. 1 (definizioni), per quanto necessario all'interpretazione delle clausole sopravviventi; art. 8-bis (DAC7, per gli obblighi di conservazione decennale); art. 9.3 (anti-circumvention, per 12 mesi); art. 9.8 (divieto uso dati Ospiti per marketing); art. 14 (manleva normativa di settore); art. 15.2 (periodo transizione materiali fisici, 30 gg); art. 15.4 (proprieta' dati aggregati); art. 17 (GDPR, cancellazione dati Ospiti entro 30 gg); art. 18 (limitazioni di responsabilita' e manleva); art. 18.1-bis (termine di decadenza); art. 19 (reclami e dispute); art. 20.1 (export dati); art. 22 (foro competente); art. 23 (riservatezza, per 3 anni); art. 24.2-bis (conformita' antitrust); art. 24.5-ter (valuta e lingua). Le penali maturate rimangono esigibili. Il Provider e' obbligato a erogare le Prenotazioni Confermate pendenti (art. 6.1). Le commissioni maturate vengono liquidate entro 30 giorni.
21. Modifiche alle Condizioni Generali
Aurora modifica le CGCP con preavviso scritto di 30 giorni via email (60 giorni per modifiche alla Commissione di Piattaforma, art. 10.4). Le CGCP aggiornate sono disponibili su www.hotely.ai/legal. Il Provider che non accetti puo' recedere senza penali entro il termine di preavviso comunicando disdetta via PEC. Per contratti B2B, il proseguimento dell'utilizzo della Piattaforma dopo la scadenza del preavviso costituisce accettazione tacita delle nuove CGCP.
22. Foro competente e legge applicabile
Il contratto e' regolato dalla legge italiana, indipendentemente dalla nazionalita' o dal paese di stabilimento del Provider.
- Contratti B2B (Provider che agisce nell'esercizio della propria attivita' professionale o di impresa): foro esclusivo competente il Tribunale di Milano;
- Contratti B2C (Provider persona fisica consumatore): foro di residenza o domicilio del consumatore (art. 33, co. 2, lett. u, D.Lgs. 206/2005). La clausola di foro esclusivo di Milano non si applica ai consumatori.
Per Provider stabiliti in altri Stati UE, il contratto e' regolato dalla legge italiana ai sensi del Reg. UE 593/2008 (Roma I), art. 3. Per la giurisdizione nei confronti di Provider UE, si applicano le norme del Reg. UE 1215/2012 (Bruxelles I bis); per i contratti B2B la proroga di giurisdizione a favore del Tribunale di Milano e' valida ai sensi dell'art. 25 di tale Regolamento. Le norme imperative dello Stato di stabilimento del Provider eventualmente applicabili rimangono comunque operanti nei limiti previsti dal Reg. Roma I.
Provider stabiliti fuori dall'Unione Europea (inclusi UK post-Brexit, Svizzera, Stati Uniti e qualsiasi altro Stato terzo): il contratto e' regolato dalla legge italiana e ogni controversia e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano, salvo obblighi di legge incomprimibili nel paese di stabilimento del Provider. In alternativa, ciascuna Parte puo' proporre il ricorso all'arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Milano presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi (Regolamento di Arbitrato vigente alla data di deposito della domanda), con applicazione della Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni arbitrali. Il tribunale arbitrale e' composto da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale. La sede dell'arbitrato e' Milano. La lingua dell'arbitrato e' l'italiano. Il Provider stabilito in un paese terzo che non aderisca alla clausola arbitrale rinuncia espressamente ad eccepire l'incompetenza del Tribunale di Milano.
23. Riservatezza
Ciascuna Parte mantiene riservate le informazioni confidenziali dell'altra per 3 anni dalla cessazione. Informazioni confidenziali: struttura commissionale, dati delle Strutture Ricettive partner, dati degli Ospiti, dati della Piattaforma, informazioni finanziarie, know-how commerciale. Escluse dalla riservatezza: (i) informazioni di pubblico dominio non per fatto imputabile alla Parte che le divulga; (ii) informazioni che devono essere divulgate per obbligo di legge, regolamento o provvedimento dell'autorita' giudiziaria, fiscale o amministrativa competente, nel qual caso la Parte tenuta alla divulgazione ne da' comunicazione all'altra Parte con il massimo preavviso consentito dalla legge; (iii) informazioni gia' note alla Parte che le riceve prima della comunicazione confidenziale, documentabilmente; (iv) informazioni sviluppate autonomamente dalla Parte che le riceve senza accesso alle informazioni confidenziali dell'altra. Il termine di 3 anni non pregiudica gli obblighi di conservazione piu' lunghi previsti dalla legge ne' quelli del DPA per i dati personali.
24. Disposizioni finali
24.1 — Intero accordo
Le presenti CGCP costituiscono l'integrale accordo tra le Parti in relazione al rapporto Provider e sostituiscono integralmente qualsiasi intesa, accordo, presentazione commerciale, comunicazione via email o trattativa precedente sulla medesima materia.
24.2 — Nullita' parziale e rinegoziazione
La nullita' o inefficacia di una clausola non pregiudica la validita' delle restanti (art. 1419 c.c.). Le clausole nulle o inefficaci sono sostituite dalle disposizioni di legge applicabili piu' vicine all'intenzione delle Parti. Le Parti si impegnano a rinegoziare in buona fede le clausole che una di esse ritenga nulla o inefficaci entro 30 giorni dalla comunicazione scritta di tale ritenuta nullita' all'altra Parte (via PEC o raccomandata A/R), al fine di preservare l'equilibrio economico del contratto. In mancanza di accordo entro il termine, la clausola si intende sostituita dalla norma di legge imperativa piu' vicina all'intenzione originaria delle Parti.
24.2-bis — Conformita' alla normativa antitrust
Le presenti CGCP, e in particolare le clausole di parita' tariffaria (art. 9.1), anti-circumvention (art. 9.3) e quelle che incidono sulle condizioni commerciali del Provider, devono essere interpretate e applicate nel pieno rispetto della normativa antitrust applicabile, inclusi l'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il Reg. UE 330/2010 e successivi (esenzioni per categoria negli accordi verticali), e la L. 287/1990 (normativa antitrust italiana). Qualora una clausola delle presenti CGCP risultasse incompatibile con la normativa antitrust applicabile (accertata in via definitiva dall'AGCM, dalla Commissione Europea o dall'autorita' giudiziaria competente), essa si intende automaticamente modificata nella misura strettamente necessaria per renderla conforme, senza pregiudizio per la validita' delle restanti clausole (art. 1419 c.c.). Aurora non intende acquisire, tramite le presenti CGCP, una posizione dominante nel mercato rilevante; la clausola di parita' tariffaria e' adottata esclusivamente per garantire l'equilibrio economico del marketplace e non per restringere la concorrenza tra canali di distribuzione. Il Provider che ritenga che Aurora stia abusando di una posizione dominante puo' segnalare la questione all'AGCM (www.agcm.it).
24.2-ter — Divieto di abuso di dipendenza economica (Art. 9 L. 192/1998)
Il Provider dichiara, all'atto della sottoscrizione delle presenti CGCP, di non trovarsi in stato di dipendenza economica da Aurora ai sensi dell'art. 9 L. 192/1998, intendendosi per tale una situazione in cui il Provider dipende da Hotely.ai per una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo complessivo. Il Provider che, nel corso del rapporto, venisse a trovarsi in tale situazione di dipendenza economica e' tenuto a comunicarlo ad Aurora entro 30 giorni, al fine di valutare congiuntamente eventuali adeguamenti contrattuali. Aurora si impegna a non abusare di alcuna eventuale posizione dominante nei confronti del Provider e a non imporre condizioni contrattuali oggettivamente ingiustificate o gravemente sproporzionate rispetto al valore economico del rapporto.
24.3 — Rinuncia
Il mancato esercizio da parte di Aurora di un diritto previsto dalle CGCP non costituisce rinuncia al medesimo e non pregiudica la facolta' di esercitarlo in futuro.
24.4 — Comunicazioni
Comunicazioni formali tra le Parti: via PEC o raccomandata A/R, con valore legale dalla data di ricezione. Comunicazioni operative (modifiche catalogo, ticket di supporto, richieste di audit, reclami non formali): via email ordinaria agli indirizzi registrati nella Dashboard, con valore legale dalla data di invio documentabile. Le comunicazioni via PEC prevalgono sulle comunicazioni via email ordinaria in caso di contrasto.
24.5 — Versione prevalente
Le presenti CGCP sono redatte in lingua italiana. In caso di traduzione in qualsiasi altra lingua, la versione italiana fa fede e prevale ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione del contratto.
24.5-bis — Correzione di errori materiali
Aurora si riserva il diritto di correggere errori tipografici, errori materiali (es. refusi, riferimenti incrociati errati, errori di numerazione) e omissioni evidenti nelle CGCP senza la necessita' di osservare il preavviso di 30 giorni previsto dall'art. 21, purche' tali correzioni non alterino la sostanza dei diritti e degli obblighi delle Parti. Le correzioni materiali sono comunicate al Provider via email entro 5 Giorni Lavorativi dalla loro effettuazione e rese disponibili su www.hotely.ai/legal con indicazione della data e della natura della modifica.
24.5-ter — Valuta e lingua delle comunicazioni
Tutte le transazioni, commissioni, penali, rimborsi e importi indicati nelle presenti CGCP sono denominati e regolati in Euro (EUR). Le eventuali conversioni valutarie necessarie per Provider stabiliti in paesi con valuta diversa dall'Euro sono a carico e rischio del Provider, secondo i tassi di cambio applicati da Stripe. Aurora non e' responsabile per le fluttuazioni del tasso di cambio. La lingua ufficiale di tutte le comunicazioni operative tra Aurora e il Provider (ticket di supporto, notifiche, comunicazioni tramite Dashboard, email) e' l'italiano. Aurora puo' rendere disponibili traduzioni a titolo di cortesia, senza che le stesse abbiano valore legale vincolante. Il Provider non italiano e' responsabile della corretta comprensione delle comunicazioni ricevute in lingua italiana e Aurora non e' responsabile per fraintendimenti derivanti da barriere linguistiche.
24.6 — Indipendenza contrattuale
Il presente contratto e' indipendente da qualsiasi altro contratto stipulato da Aurora con altri Provider o con le Strutture Ricettive. La sua modifica, sospensione o risoluzione non produce effetti sui contratti con altri Provider ne' con le Strutture Ricettive partner.
PEC Aurora Technologies S.r.l.: auroratechnologies@pec.it Email operativa: amministrazione@auroratechnologies.ai
25. Approvazione specifica clausole ex artt. 1341 e 1342 c.c. — Accettazione digitale
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Provider — tramite click-wrap autenticato (Checkbox 2) nella procedura di iscrizione online — dichiara di aver letto e di approvare specificamente le seguenti clausole:
- Art. 2 — Qualificazione del rapporto come contratto atipico di accesso a piattaforma marketplace: esclusione espressa dell'applicazione della normativa sull'agenzia (D.Lgs. 303/1991, Dir. 86/653/CEE), con rinuncia al diritto di percepire l'indennita' di cessazione ex art. 1751 c.c. e qualsiasi altra tutela prevista per gli agenti di commercio;
- Art. 4.2 e 4.3 — Obbligo di mantenere licenze valide e polizza RCT con massimale minimo EUR 1M/EUR 2M, con sospensione cautelativa e recesso immediato in caso di mancanza;
- Art. 6.2 — Recesso immediato per giusta causa da parte di Aurora senza preavviso e sospensione delle commissioni non liquidate;
- Art. 6.3 — Sospensione cautelativa dell'account per un massimo di 30 giorni;
- Art. 6.4 e 6.5 — Effetti di morte, incapacita', scioglimento e insolvenza del Provider sul contratto;
- Art. 6.6 — Divieto di cessione del contratto senza consenso scritto di Aurora; obbligo di comunicazione del Cambio di Controllo con facolta' di Aurora di recedere;
- Art. 9.1 — Obbligo di parita' tariffaria (best price guarantee) a favore di Hotely.ai;
- Art. 9.3 — Clausola anti-circumvention con penale contrattuale di EUR 5.000,00 per ciascuna violazione documentata, valida per 12 mesi post-cessazione, qualificata come pre-stima equa e concordata del danno minimo, non soggetta a riduzione ex art. 1384 c.c., salvo maggior danno;
- Art. 10.4 — Facolta' di Aurora di modificare la Commissione di Piattaforma con preavviso di 60 giorni;
- Art. 11.2 — Penale contrattuale di EUR 100,00 per ogni No-Show documentato, qualificata come pre-stima equa e concordata del danno minimo, non soggetta a riduzione ex art. 1384 c.c., con soglie progressive di sospensione e recesso;
- Art. 15.2 — Licenza gratuita e non esclusiva a favore di Aurora per l'utilizzo dei contenuti del Provider nella Piattaforma e nei canali partner;
- Art. 16.1 — Sistema di Rating minimo con soglie di sospensione e recesso;
- Art. 18.1 — Limitazione della responsabilita' di Aurora ai 12 mesi di Commissioni di Piattaforma precedenti l'evento dannoso;
- Art. 18.1-bis — Termine di decadenza convenzionale di 2 (due) anni per le azioni derivanti dal contratto, in deroga al termine ordinario di 10 anni ex art. 2946 c.c.;
- Art. 18.2 — Manleva integrale del Provider a favore di Aurora per qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'attivita' del Provider;
- Art. 21 — Facolta' di Aurora di modificare le CGCP con preavviso di 30 giorni (60 per commissioni);
- Art. 22 — Foro esclusivo di Milano (esclusivamente per contratti B2B tra professionisti) e per Provider extra-UE; clausola compromissoria arbitrale alternativa per Provider extra-UE.
Tutte e tre le checkbox sono obbligatorie. L'attivazione del profilo Provider e l'accesso al marketplace sono subordinati al loro completamento. Il log di accettazione e' conservato per 10 anni dalla cessazione e disponibile su richiesta a amministrazione@auroratechnologies.ai.
Riepilogo contrattuale Provider
Generato automaticamente da Hotely.ai al completamento dell'iscrizione Provider — CGCP Provider v6.1 — 2025/2026.
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data di attivazione | [generato automaticamente] |
| Versione CGCP accettata | CGCP Provider v6.1 — 2025/2026 |
| Timestamp accettazione (ISO 8601) | [generato automaticamente] |
| IP di accettazione | [registrato nel log] |
| Ragione Sociale / Nome Provider | [da account Hotely.ai] |
| Forma giuridica | [Persona fisica / SRL / SNC / SAS / SPA / Altro] |
| P. IVA / Codice Fiscale | [da account Hotely.ai] |
| Sede legale / Indirizzo operativo | [da account Hotely.ai] |
| Paese di stabilimento | [da account Hotely.ai] |
| Email di riferimento | [da account Hotely.ai] |
| PEC | [da account Hotely.ai] |
| Stripe Connect Account ID | [da onboarding Stripe Connect] |
| Categoria esperienza principale | [da profilo Provider] |
| N. esperienze pubblicate all'attivazione | [da catalogo Provider] |
| Commissione di Piattaforma Aurora | 1,5% per transazione (fissa salvo art. 10.4) |
| Commissione strutture ricettive (media) | [da configurazione Provider] |
| Polizza RCT/RCO dichiarata | [da dichiarazione Provider] |
| Licenze principali dichiarate | [da dichiarazione Provider] |
| Politica di cancellazione prevalente | [da configurazione catalogo] |
| Soglia Minima di Payout | EUR 50,00 |
| Stripe SSA accettata | [Si — dichiarazione Provider in Checkbox 1] |
| Checkbox 1 CGCP accettata | [Si — timestamp registrato] |
| Checkbox 2 art. 1341/1342 c.c. accettata | [Si — timestamp registrato] |
| Checkbox 3 DPA/GDPR accettata | [Si — timestamp registrato] |
Riepilogo responsabilita' — Provider vs Aurora
| Aspetto | Provider | Aurora |
|---|---|---|
| Qualificazione rapporto | Contratto atipico — non agente | Marketplace tecnologico |
| Contratto di vendita con l'Ospite | Unico responsabile | Non e' parte |
| Erogazione e qualita' del Servizio | Unico responsabile | Non responsabile |
| Licenze e autorizzazioni | Obbligo mantenere + comunicare | Non verifica nel merito |
| Polizza RCT/RCO | Obbligo del Provider | Non copre Servizi Provider |
| Documentazione fiscale all'Ospite | Emette fattura/ricevuta | Non emette per conto Provider |
| IVA e imposte su propri corrispettivi | Unico responsabile | Non sostituta d'imposta |
| Fattura Commissione Piattaforma | Ricevente | Emette fattura mensile |
| Gestione Piattaforma tecnologica | Solo utilizzo licenziato | Unico responsabile |
| Dati Ospiti — trattamento | Titolare per erogazione | Titolare per marketplace |
| Dati Aggregati | Nessun diritto | Esclusiva titolarita' |
| Indennita' di cessazione rapporto | Non spettante (non e' agente) | Non dovuta |
| Cessione del contratto | Vietata senza consenso Aurora | Consenso preventivo scritto |
Il Provider NON e' agente di Aurora • E' l'UNICO responsabile del Servizio • Non spetta indennita' di cessazione rapporto • Termine di decadenza convenzionale 2 anni • La versione italiana delle CGCP fa sempre fede
auroratechnologies@pec.it • www.hotely.ai • amministrazione@auroratechnologies.ai
Aurora Technologies S.r.l. — CGCP Provider v6.1 — 2025/2026

